Il contrassegno SIAE per il software Cosa necessita per essere in regola come produttori di software |
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La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto d’autore", che integra le norme preesistenti (Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941) stabilisce che il contrassegno venga applicato su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941). Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE. Che cos’è il contrassegno e qual è la sua funzione Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’ordine che del consumatore, che può così distinguere, a parte le eccezioni più avanti descritte, il prodotto legittimo da quello pirata , permettendo di individuare chi produce, importa o commercializza un certo prodotto. Com’è fatto e dove si può ottenere Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Venezia-Mestre, Catania e Bolzano, ha queste caratteristiche: è irriproducibile e, una volta attaccato, non può essere rimosso, pena la distruzione; è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile; il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire dopo pochi istanti; le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di conoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita); e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera. Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto. Costi L'importo da pagare per ogni singolo contrassegno è di 0,03 euro. Tale importo è ridotto a 0,01 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M. 21 dicembre 2001). Sanzioni Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per cui la legge n. 633/1941 prescrive, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lettera d) della legge n.633/1941). Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941). Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941). Eccezioni In alcuni casi é possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d’autore, che la vidimazione sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva. Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In seguito all’emanazione del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, non sono assoggettati all’obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi, non è necessaria né l’apposizione del bollino né la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Questi supporti, tassativamente elencati dall’art. 5.3 del suddetto decreto, sono quelli: accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE; distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo; distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata; distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato; destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono, infine, soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva "i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro" (art. 7 dello stesso decreto). |